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D. 24/02/2006 n. 40/06

1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore. Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 20 kW, il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, co pia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 3-bis.3 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, diversi da quelli di cui al comma 3-bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni: 3-bis.3.1 Il soggetto responsabile si avvale del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonchè per la rilevazione e la registrazione delle misure della energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il gestore di rete cui l'impianto è collegato è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonchè della rilevazione e della registrazione delle suddette misure. 3-bis.3.2 La remunerazione per l'attività di cui al comma 3-bis.3.1 è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato. 3-bis.3.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma

1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata con cadenza mensile dal gestore di rete cui l'impianto è collegato al soggetto attuatore. 3-bis.4 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e non superiore a 1000 kW, per i quali l'energia elettrica prodotta non coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applicano le seguenti disposizioni: 3-bis.4.1 Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete cui l'impianto è collegato per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonchè per la rilevazione e la registrazione delle suddette misure. In tal caso, il medesimo gestore di rete è responsabile delle attività sopra elencate. 3-bis.4.2 La remunerazione per le attività di cui al comma 3-bis.4.1 è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato, ed è corrisposta dal soggetto responsabile al gestore di rete cui l'impianto è collegato solo nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del suddetto gestore per le attività cui al comma 3-bis.4.1. 3-bis.4.3 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto ii), viene comunicata al soggetto attuatore, con cadenza mensile, dal soggetto che effettua la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. 3-bis.4.4 Il soggetto responsabile trasmette al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all'anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 3-bis.4.5 Il soggetto attuatore verifica i dati inerenti la produzione incentivata avvalendosi anche delle misure dell'energia elettrica rilevate dal gestore di rete cui l'impianto fotovoltaico è collegato. A tal fine il gestore di rete competente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 35.3, del testo integrato. 3-bis.5 Qualora il gestore di rete o il Gestore contraente sia responsabile delle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, nonchè della rilevazione e registrazione delle suddette misure, le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta devono essere accessibili al medesimo gestore di rete o gestore contraente. Ai fini dell'installazione e dell'accessibilità delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, il gestore di rete o il gestore contraente definisce le condizioni tecniche necessarie al posizionamento delle suddette apparecchiature, sulla base di scelte razionali concordate con il soggetto responsabile, volte a ottimizzare l'entità degli interventi necessari. In caso di mancato accordo tra le parti, il soggetto responsabile segnala la questione al soggetto attuatore, che interviene definendo le modalità, con comunicazione al soggetto responsabile e al gestore di rete o gestore contraente.»; l'art. 4 della deliberazione n. 188/05 è sostituito dal seguente: «Art. 4. Modalità di erogazione delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

4.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore ai 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti disposizioni: 4.1.1 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto i), con riferimento all'Anno i (PRDi), è la produzione resa disponibile, nell'Anno i, alle utenze del soggetto responsabile in applicazione della disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, e pari a: PRD i = Prod i -S i se S i maggiore o uguale a 0 PRD i = Prod i -(S i+P i) se S i è minore di 0, dove: Prod i è la quantità di energia elettrica prodotta nell'Anno i, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005; S i è il Saldo annuale dell'Anno i, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera

a), della deliberazione n. 28/06; P i è il Prelievo, come definito dall'art. 6, comma 6.7, lettera d), della deliberazione n. 28/06.

4.1.2 La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera a), punto

i), viene calcolata sulla base dell'Anno, secondo le modalità di cui al comma 4.1.1, dal gestore contraente che la comunica al soggetto responsabile e al soggetto attuatore.

4.1.3 Il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo annuo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui al precedente comma 4.1.1 e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Tale pagamento viene effettuato bimestralmente in acconto, salvo conguaglio a fine anno. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare bimestrale cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

4.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al precedente comma

4.1, si applicano le seguenti disposizioni: 4.2.1 Per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW, il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 euro.

4.2.2 Per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW che non usufruiscono del servizio di scambio sul posto, il pagamento delle "tariffe incentivanti" viene effettuato mensilmente dal soggetto attuatore, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra la produzione incentivata di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera a), punto ii) e la "tariffa incentivante" di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Il pagamento viene effettuato nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 euro.

4.3 Nel caso in cui i corrispettivi annui di cui ai commi 4.1.3, 4.2.1 e 4.2.2 siano superiori a 1000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, il soggetto attuatore effettua un sopralluogo ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6.3, del presente provvedimento.

4.4 Per gli impianti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 6 febbraio 2006, il corrispettivo erogato dal soggetto attuatore ai sensi dei commi 4.1.3,

4.2.1 e 4.2.2 viene calcolato sulla base delle "tariffe incentivanti" definite dal medesimo articolo del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»; al titolo dell'art. 5, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 5, comma 5.1, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 5, comma 5.2, e all'art. 5, comma 5.2, lettera b), dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 6, commi

6.1, 6.2 e 6.3, dopo le parole «previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; all'art. 6, comma 6.2, dopo le parole «prevedendo anche sopralluoghi », sono inserite le seguenti «a campione»; all'art. 6, comma 6.4, dopo le parole «includono il rispetto delle disposizioni degli articoli 4, 10,» sono inserite le seguenti «tenuto conto di quanto disposto dagli articoli »; l'art. 7 è sostituito dal seguente: «Art. 7. Disposizioni finali

7.1 Con successivo provvedimento l'Autorità determinerà le modalità e i criteri secondo cui verranno riconosciuti i costi derivanti alla società Gestore del sistema elettrico S.p.a. dalle attività previste per il soggetto attuatore dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e dal presente provvedimento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6.6.».

2. Di approvare lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti » previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, riportato in allegato al presente provvedimento (Allegato A), a sostituzione dello schema di domanda riportato nell'Allegato A alla deliberazione n. 188/05.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it): il testo della deliberazione n. 188/05, nella versione risultante dalle modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1; lo schema di domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 di cui al precedente punto 2.

4. Di stabilire che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1, oltre che lo schema di domanda di cui al precedente punto 2, si applichino a decorrere dal 1° marzo 2006, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

5. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, alla società Gestore del sistema elettrico S.p.a. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinchè entri in vigore dalla data di pubblicazione. Milano, 24 febbraio 2006 Il presidente: Ortis Allegato A DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE «TARIFFE INCENTIVANTI» PREVISTE DAL DECRETO MINISTERIALE 28 LUGLIO 2005 E DAL DECRETO MINISTERIALE 6 FEBBRAIO 2006 PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO ...., DI POTENZA NOMINALE (O MASSIMA, O DI PICCO, O DI TARGA) PARI A .... KW, UBICATO NEL SITO DI ...., COMUNE DI .... (PROVINCIA DI ...........) Il sottoscritto (persona fisica/giuridica) ...., nato a ...., il ...................., residente a ...., in via ......................................., c.a.p. ............., comune ...., provincia ............., codice fiscale ...., eventuale partita IVA ......................, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005), RICHIEDE

 

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